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FACCIAMO CHIAREZZA! Igienizzante, disinfettante, biocida: conosci la differenza?

Una delle più grandi difficoltà di questo periodo che ha interessato trasversalmente tutte le aziende, i settori e le attività, riguarda la terminologia utilizzata nel corso degli ultimi mesi.

Comprendere cosa è richiesto dalla normativa per essere in regola e per tutelare in modo completo e certo operatori, dipendenti e clienti è fondamentale.
Abbiamo già fatto chiarezza qualche tempo fa sulla differenza tra pulizia, sanificazione e disinfezione (leggi qui); oggi invece capiremo cosa distingue altri tre termini che ormai fanno parte del nostro quotidiano: 

 


Facciamo chiarezza!

IGIENIZZANTE, DISINFETTANTE, BIOCIDA:
Cosa significano esattamente?
Quali sono le differenze? 

 

 

 

 

♦ IGIENIZZANTE

 

Il termine corrisponde a detergente e si riferisce ad una miscela che è in grado di rimuovere germi e batteri mediante una semplice azione meccanica.

 

  ATTENZIONE:

 

- non ha la capacità di uccidere germi e batteri o virus

 

- non ha subito un processo di valutazione e autorizzazione da organismi nazionali o internazionali.

 

Quindi il termine igienizzante identifica un prodotto che ha come fine quello di rendere pulita una superficie o un oggetto.

 


 

♦ DISINFETTANTE

 

Il disinfettante è una miscela chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni e microrganismi nocivi come ad esempio batteri, funghi, virus.

Come? Uccidendoli o inattivandoli.

 

  ATTENZIONE:

 

- Per poter essere immesso in commercio, all’interno del mercato italiano, deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 Febbraio 1999.

 

- L’autorizzazione viene rilasciata solo dopo opportuna valutazione degli studi, che dovranno essere presentati dai richiedenti all’Istituto superiore della Sanità. 

 

- Quest’ultimo ne valuta: la composizione sia a livello qualitativo che quantitativo; l’efficacia nei confronti degli organismi target; la pericolosità e la stabilità della miscela.

 

- Se ottiene l’autorizzazione, il prodotto dovrà riportare in etichetta la dicitura “ PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO ” unitamente al n. di registrazione del Ministero della Salute.

 

 

COS'È UN PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO? 

è un prodotto o un dispositivo autorizzato che contiene una o più sostanze disinfettanti, germicide, battericide, fungicide, insetticide, topicide da usare contro i corrispondenti organismi nocivi.

Alla luce della normativa europea i presidi medici chirurgici sono da considerarsi biocidi.

Possono essere prodotti PMC:

•  disinfettanti e sostanze germicide o battericide;


•  insetticidi per uso domestico e civile;


•  insettorepellenti;


•  topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

 

 


♦ BIOCIDA

 

Una definizione di “biocidi” è riportata nell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio :

 

"qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.”

 

Il termine biocida è costituito dal suffisso -cida che significa “capace di uccidere” e da bio-, che sta ad indicare tutti quegli organismi (come batteri, alghe, insetti, acari, parassiti animali o vegetali, etc.) su cui, appunto, tali sostanze svolgono la loro azione.

Quindi con biocida si intende una miscela chimica in grado di generare uno o più principi attivi, che hanno lo scopo di distruggere, eliminare, rendere innocuo oppure di impedire l’azione o esercitare un effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzo diverso dalla semplice azione fisica o meccanica.

 

  ATTENZIONE:

 

- il prodotto biocida può essere immesso nel mercato italiano solo dopo la procedura di autorizzazione conformemente a quanto definito dal Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e solo iscrivendosi sul registro elettronico europeo dei biocidi R4BP3 (Register for Biocidal Products).

- In etichetta tali prodotti dovranno riportare la dicitura “Autorizzazione prodotto biocida n…

 

I biocidi sono suddivisi in gruppi a seconda della loro azione:

 

Gruppo 1
 DISINFETTANTI   

Ebbene sì, i disinfettanti fanno parte dei biocidi.
Rientrano in questo gruppo i prodotti usati per disinfettare ambienti, superfici e oggetti di varia natura nei settori medico-chirurgico, industriale, per la produzione alimentare e dell’allevamento, quelli usati per disinfettare la pelle umana etc.

Gruppo 2
 PRESERVANTI / CONSERVANTI   

Sono biocidi utilizzati per scopi diversi come: prevenire lo sviluppo di microrganismi in vari prodotti (ad eccezione di quelli alimentari e dei cosmetici), proteggere oggetti in legno dall’azione di organismi (come i tarli) in grado di danneggiarlo, evitare che tessuti, prodotti in cuoio, gomma o muratura si rovinino a causa della crescita di batteri o alghe, conservare i liquidi di raffreddamento di varie attrezzature.

Gruppo 3
 CONTROLLO DEGLI ANIMALI NOCIVI   

prodotti usati per il controllo di animali e insetti (inclusi i repellenti)

Gruppo 4
 ALTRI BIOCIDI   

in questo gruppo sono compresi ad esempio prodotti utilizzati sulle barche per combattere organismi incrostanti, o attrezzature usate nell'acqua o per l'acquacoltura.

 

 

NORMATIVA SUI BIOCIDI E AUTORIZZAZIONE


I prodotti biocidi, come abbiamo detto, possono essere venduti o utilizzati solo dopo specifica autorizzazione. È il regolamento (UE) n. 528/2012 del parlamento europeo e del consiglio in Europa che stabilisce le norme sull'autorizzazione, sulla vendita, sull’ uso e sul controllo dei prodotti biocidi all'interno della Comunità europea.

Il controllo delle sostanze attive già presenti sul mercato e l’approvazione delle nuove sostanze da impiegare nei prodotti biocidi, richiede un processo di analisi del rischio per controllare l’eventuale presenza di effetti dannosi sulla salute umana, sugli animali o sulla qualità dell’ambiente.
Dopo questa valutazione da parte degli stati membri e dell’autorità centrale, l’agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency, ECHA), le sostanze sono inserite in un elenco (lista positiva). 

Sul sito del Ministero della Salute* è possibile accedere alla lista dei principi attivi e dei prodotti biocidi autorizzati e avere, inoltre, informazioni sulle procedure necessarie per la richiesta di autorizzazione.

___

*Si veda tal proposito la parte sul sito dedicata a biocidi e presidi medico-chirurgici a questo link

 

 

 


♦ CONCLUSIONI

 

 

Abbiamo visto che parlare di igienizzanti e disinfettanti non è affatto la stessa cosa, anche a parità di composizione chimica. 

 

- I prodotti che riportano in etichetta la dicitura disinfettante, o che rimandano esplicitamente ad una funzione biocida (AD ES. battericida, virucida, fungicida) sono inquadrati a livello nazionale in modi diversi a seconda della destinazione d’uso e comprendono farmaci (es. disinfezione ferite), dispositivi medici (es. per disinfezione dello strumentario chirurgico) e Presidi Medico Chirurgici (o biocidi, terminologia delle direttive europee) per la disinfezione di cute integra (es. le mani) o superfici “generiche” e ambienti. 

 

- I prodotti che invece riportano in etichetta la dicitura igienizzante sono invece inquadrabili come cosmetici, se destinati all’applicazione sul corpo, o come detergenti, se da utilizzare su superfici; per definizione, non garantiscono infatti una riduzione delle contaminazione microbiologica equivalente a quella dei disinfettanti

 

Nel contesto attuale, è davvero fondamentale conoscere la terminologia per scegliere correttamente il prodotto giusto per ogni attività e funzione, e garantire così una tutela reale e sicura e una sanificazione certa di ambienti e superfici.

 


 

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